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Formazione RSPP e ASPP secondo il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025

Formazione RSPP e ASPP secondo il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025

Dal 17 aprile 2025 è in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni che disciplina la formazione di Responsabili (RSPP) e Addetti (ASPP) del Servizio di Prevenzione e Protezione. L’Accordo, entrato in vigore il 24 maggio 2025, definisce durata, modalità e contenuti minimi dei corsi di base e di aggiornamento.

Requisiti per diventare RSPP o ASPP

Come stabilito dall’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 81/08, per ricoprire questi ruoli è necessario:

  • avere almeno un diploma di scuola secondaria superiore (salvo deroghe specifiche riportate al comma 3 dello stesso articolo);

  • ottenere l’attestato di frequenza ai corsi di formazione previsti dall’Accordo Stato-Regioni 2025, commisurati ai rischi e alle attività lavorative.

Percorso formativo: i moduli previsti

Il nuovo Accordo conferma l’articolazione dei corsi in diversi moduli:

  • Modulo A (28 ore): obbligatorio sia per RSPP che ASPP, propedeutico agli altri corsi. È l’unico seguibile in e-learning.

  • Modulo B comune (48 ore): approfondimento generale sui rischi lavorativi, richiesto per entrambe le figure.

  • Moduli B di specializzazione (SP1, SP2, SP3, SP4, SP5): corsi aggiuntivi richiesti per operare in determinati settori ATECO 2007.

    • B-SP1 (16 ore): agricoltura, silvicoltura e zootecnia.

    • B-SP2 (12 ore): pesca.

    • B-SP3 (16 ore): costruzioni.

    • B-SP4 (12 ore): sanità e assistenza sociale (86.1 – 87).

    • B-SP5 (16 ore): attività manifatturiere (C, 19 e 20).

  • Modulo C (24 ore): obbligatorio solo per i RSPP, focalizzato su organizzazione, comunicazione e gestione della sicurezza.

Novità introdotte dall’Accordo 2025

Rispetto all’Accordo del 2016 non ci sono stati stravolgimenti, ma alcune modifiche puntuali:

  • i moduli di specializzazione passano da quattro a cinque, con la pesca separata in un modulo a sé (B-SP2);

  • il settore zootecnia è stato inserito in B-SP1 insieme ad agricoltura e silvicoltura;

  • il settore “Estrazione di minerali” è stato eliminato dal modulo costruzioni.

Aggiornamento formativo

È previsto un aggiornamento quinquennale:

  • 40 ore per gli RSPP;

  • 20 ore per gli ASPP.

Il monte ore può essere distribuito nell’arco dei 5 anni. Se l’aggiornamento viene interrotto, l’abilitazione non decade immediatamente: il recupero dei crediti formativi è consentito entro 10 anni, con ripristino della funzione.

Esoneri dai moduli A e B

Alcuni titoli di studio permettono l’esonero dai moduli A e B (compresi i B-SP). In questi casi resta obbligatorio solo il Modulo C per i RSPP.

Tra i titoli riconosciuti:

  • lauree magistrali LM-4, da LM-20 a LM-25 e da LM-27 a LM-35;

  • lauree specialistiche 4/S e da 25/S a 38/S;

  • laurea LM/SNT 4 e laurea L/SNT 4;

  • vecchi diplomi di Ingegneria e Architettura conseguiti con ordinamento previgente;

  • master o corsi universitari conformi ai contenuti dell’Accordo 2025.

Inoltre, l’esperienza tecnica documentata per almeno 5 anni in materia di salute e sicurezza, svolta come pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, dà diritto all’esonero completo da moduli A, B e C.

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