Formazione RSPP e ASPP secondo il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025
Formazione RSPP e ASPP secondo il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025
Dal 17 aprile 2025 è in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni che disciplina la formazione di Responsabili (RSPP) e Addetti (ASPP) del Servizio di Prevenzione e Protezione. L’Accordo, entrato in vigore il 24 maggio 2025, definisce durata, modalità e contenuti minimi dei corsi di base e di aggiornamento.
Requisiti per diventare RSPP o ASPP
Come stabilito dall’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 81/08, per ricoprire questi ruoli è necessario:
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avere almeno un diploma di scuola secondaria superiore (salvo deroghe specifiche riportate al comma 3 dello stesso articolo);
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ottenere l’attestato di frequenza ai corsi di formazione previsti dall’Accordo Stato-Regioni 2025, commisurati ai rischi e alle attività lavorative.
Percorso formativo: i moduli previsti
Il nuovo Accordo conferma l’articolazione dei corsi in diversi moduli:
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Modulo A (28 ore): obbligatorio sia per RSPP che ASPP, propedeutico agli altri corsi. È l’unico seguibile in e-learning.
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Modulo B comune (48 ore): approfondimento generale sui rischi lavorativi, richiesto per entrambe le figure.
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Moduli B di specializzazione (SP1, SP2, SP3, SP4, SP5): corsi aggiuntivi richiesti per operare in determinati settori ATECO 2007.
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B-SP1 (16 ore): agricoltura, silvicoltura e zootecnia.
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B-SP2 (12 ore): pesca.
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B-SP3 (16 ore): costruzioni.
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B-SP4 (12 ore): sanità e assistenza sociale (86.1 – 87).
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B-SP5 (16 ore): attività manifatturiere (C, 19 e 20).
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Modulo C (24 ore): obbligatorio solo per i RSPP, focalizzato su organizzazione, comunicazione e gestione della sicurezza.
Novità introdotte dall’Accordo 2025
Rispetto all’Accordo del 2016 non ci sono stati stravolgimenti, ma alcune modifiche puntuali:
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i moduli di specializzazione passano da quattro a cinque, con la pesca separata in un modulo a sé (B-SP2);
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il settore zootecnia è stato inserito in B-SP1 insieme ad agricoltura e silvicoltura;
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il settore “Estrazione di minerali” è stato eliminato dal modulo costruzioni.
Aggiornamento formativo
È previsto un aggiornamento quinquennale:
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40 ore per gli RSPP;
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20 ore per gli ASPP.
Il monte ore può essere distribuito nell’arco dei 5 anni. Se l’aggiornamento viene interrotto, l’abilitazione non decade immediatamente: il recupero dei crediti formativi è consentito entro 10 anni, con ripristino della funzione.
Esoneri dai moduli A e B
Alcuni titoli di studio permettono l’esonero dai moduli A e B (compresi i B-SP). In questi casi resta obbligatorio solo il Modulo C per i RSPP.
Tra i titoli riconosciuti:
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lauree magistrali LM-4, da LM-20 a LM-25 e da LM-27 a LM-35;
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lauree specialistiche 4/S e da 25/S a 38/S;
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laurea LM/SNT 4 e laurea L/SNT 4;
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vecchi diplomi di Ingegneria e Architettura conseguiti con ordinamento previgente;
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master o corsi universitari conformi ai contenuti dell’Accordo 2025.
Inoltre, l’esperienza tecnica documentata per almeno 5 anni in materia di salute e sicurezza, svolta come pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, dà diritto all’esonero completo da moduli A, B e C.
